Allowance 2018
Mobili ed elettrodomestici
usufruendo delle detrazioni per ristrutturazione, si può accedere alle detrazioni del 50%
con un limite di spesa pari a 10.000 euro.
Conto termico 2.0
Incentivi
per
l’incremento
dell’efficienza
energetica
e
la
produzione
di
energia
termica da fonti rinnovabili.
Visita la sezione dedicata.
Efficientamento energetico
L'agevolazione
consiste
in
una
detrazione
dall'Irpef
o
dall'
Ires
ed
è
concessa
quando
si
eseguono
interventi
che
aumentano
il
livello
di
efficienza
energetica
degli
edifici
esistenti.
In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:
•
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
•
il
miglioramento
termico
dell'edificio
(coibentazioni
-
pavimenti
-
finestre,
comprensive di infissi)
•
l'installazione di pannelli solari
•
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
•
La
detrazione,
pari
al
65%
per
le
spese
sostenute
dal
6
giugno
2013
al
31
dicembre
2018,
è
riconosciuta per
gli
interventi
di
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
con
impianti
dotati
di
caldaie
a
condensazione
di
efficienza
almeno
pari
alla
classe
A
di
prodotto
e
contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
gli
interventi
di
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
con
impianti
dotati
di
apparecchi
ibridi,
costituiti
da
pompa
di
calore
integrata
con
caldaia
a
condensazione,
assemblati
in
fabbrica
ed
espressamente
concepiti
dal
fabbricante
per
funzionare
in
abbinamento tra loro
gli
interventi
di
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
con
generatori
d'aria
calda a condensazione
l'acquisto
e
posa
in
opera
di
micro-cogeneratori
in
sostituzione
di
impianti
esistenti,
fino
a
un
valore
massimo
della
detrazione
di
100.000
euro,
a
condizione
che
gli
interventi
producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
interventi
di
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
con
impianti
dotati
di
caldaie
a
condensazione
e
contestuale
messa
a
punto
del
sistema
di
distribuzione.
La
detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
gli
interventi
di
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
con
pompe
di
calore
ad
alta
efficienza
e
con
impianti
geotermici
a
bassa
entalpia,
con
un
limite
massimo
della
detrazione pari a 30.000 euro
gli
interventi
di
sostituzione
di
scaldacqua
tradizionali
con
scaldacqua
a
pompa
di
calore
dedicati
alla
produzione
di
acqua
calda
sanitaria,
con
un
limite
massimo
della
detrazione
pari
a 30.000 euro
l'acquisto,
l'installazione
e
la
messa
in
opera
di
dispositivi
multimediali
per
il
controllo
da
remoto
degli
impianti
di
riscaldamento
o
produzione
di
acqua
calda
o
di
climatizzazione
delle
unità
abitative,
volti
ad
aumentare
la
consapevolezza
dei
consumi
energetici
da
parte
degli
utenti
e
a
garantire
un
funzionamento
efficiente
degli
impianti,
sostenute
dal
1°
gennaio
2016
fino
al
31
dicembre
2017.
Questi
dispositivi
devono
mostrare
attraverso
canali
multimediali
i
consumi
energetici,
mediante
la
fornitura
periodica
dei
dati,
devono
mostrare
le
condizioni
di
funzionamento
correnti
e
la
temperatura
di
regolazione
degli
impianti
e
consentire
l'accensione,
lo
spegnimento
e
la
programmazione
settimanale
degli
impianti
da
remoto
gli
interventi
di
riqualificazione
energetica
di
edifici
esistenti,
che
ottengono
un
valore
limite
di
fabbisogno
di
energia
primaria
annuo
per
la
climatizzazione
invernale
inferiore
di
almeno
il
20%
rispetto
ai
valori
riportati
in
un'apposita
tabella
(i
parametri
cui
far
riferimento
sono
quelli
definiti
con
decreto
del
ministro
dello
Sviluppo
economico
dell'11
marzo
2008,
così
come
modificato
dal
decreto
26
gennaio
2010).
Il
valore
massimo
della
detrazione è pari a 100.000 euro
gli
interventi
su
edifici
esistenti,
parti
di
edifici
esistenti
o
unità
immobiliari,
riguardanti
strutture
opache
verticali,
strutture
opache
orizzontali
(coperture
e
pavimenti),
finestre
comprensive
di
infissi
(dal
1°
gennaio
2018
per
tale
intervento
l'agevolazione
non
spetta
più
nella
misura
del
65%,
bensì
del
50%)
,fino
a
un
valore
massimo
della
detrazione
di
60.000
euro.
La
condizione
per
fruire
dell'agevolazione
è
che
siano
rispettati
i
requisiti
di
trasmittanza
termica
U,
espressa
in
W/m2K,
in
un'apposita
tabella
(i
valori
di
trasmittanza,
validi
dal
2008,
sono
stati
definiti
con
il
decreto
del
ministro
dello
Sviluppo
economico
dell'11
marzo
2008,
così
come
modificato
dal
decreto
26
gennaio
2010).
In
questo
gruppo
rientra
anche
la
sostituzione
dei
portoni
d'ingresso,
a
condizione
che
si
tratti
di
serramenti
che
delimitano
l'involucro
riscaldato
dell'edificio
verso
l'esterno
o
verso
locali
non
riscaldati
e
risultino
rispettati
gli
indici
di
trasmittanza
termica
richiesti
per
la
sostituzione
delle
finestre
l'installazione
di
pannelli
solari
per
la
produzione
di
acqua
calda
per
usi
domestici
o
industriali
e
per
la
copertura
del
fabbisogno
di
acqua
calda
in
piscine,
strutture
sportive,
case
di
ricovero
e
cura,
istituti
scolastici
e
università.
Il
valore
massimo
della
detrazione
è
di
60.000 euro.
La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per
•
l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
•
la
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
con
impianti
dotati
di
caldaie
a
condensazione
con
efficienza
almeno
pari
alla
classe
A
di
prodotto
(sono
esclusi
dalla
detrazione
gli
interventi
di
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
con
impianti
dotati
di
caldaie
a
condensazione
con
efficienza
inferiore
alla
classe
A
di
prodotto)
•
l'acquisto
e
posa
in
opera
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
dotati
di
generatori
di
calore
alimentati
da
biomasse
combustibili,
fino
a
un
valore
massimo
della
detrazione di 30.000 euro.
Interventi condominiali
La
detrazione
del
65%
si
applica
anche
alle
spese
documentate
e
rimaste
a
carico
del
contribuente
per
interventi
relativi
a
parti
comuni
degli
edifici
condominiali
o
che
interessino
tutte
le
unità
immobiliari
di
cui
si
compone
il
singolo
condominio,
sostenute
dal
6
giugno
2013
al
31
dicembre
2021.
Per
le
spese
sostenute
dal
1º
gennaio
2017
al
31
dicembre
2021
la
detrazione
sale
al
70%
per
gli
interventi
sull’involucro
con
un’incidenza
superiore
al
25%
della
superficie
dell’edificio
ed
è
del
75%
nel
caso
di
miglioramento
della
prestazione
energetica
invernale
e
estiva.
L’importo
complessivo
della
spesa
non
deve
essere
superiore
a
40.000
euro
moltiplicato
per
il
numero
delle
unità
immobiliari
che
compongono
l’edificio.
La
sussistenza
di
tali
condizioni
deve
essere
asseverata
da
professionisti abilitati.
Interventi condominiali nelle zone sismiche
Se
le
spese
sono
sostenute
per
interventi
sulle
parti
comuni
degli
edifici
condominiali
ricadenti
nelle
zone
sismiche
1,
2
e
3
finalizzati
congiuntamente
alla
riduzione
del
rischio
sismico
e
alla
riqualificazione
energetica
spetta
una
detrazione
maggiorata
all’80%,
se
i
lavori
determinano
il
passaggio
a
1
classe
di
rischio
inferiore,
ovvero
dell’85%,
se
gli
interventi
determinano
il
passaggio
a
2
classi
di
rischio
inferiori.
La
detrazione
è
ripartita
in
10
quote
annuali
di
pari
importo
e
si
applica
su
un
ammontare
delle
spese
non
superiore
a
136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Attenzione:
queste
agevolazioni
possono
essere
richieste
in
alternativa
a
quelle
previste
per
gli
interventi
effettuati
sulle
parti
condominiali
degli
edifici
non
ricompresi
nelle
zone
sismiche.
Istituti autonomi per le case popolari
Gli
istituti
autonomi
di
case
popolari
(Iacp)
possono
beneficiare
di
tutte
le
detrazioni
per
gli
interventi
di
riqualificazione
energetica
(e
non
più
solo
di
quelle
sulle
parti
comuni
che
danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
Cessione del credito
I
beneficiari
dell'agevolazione
possono
optare
per
la
cessione
del
credito
ai
fornitori
che
hanno
effettuato
gli
interventi
ovvero
ad
altri
soggetti
privati,
quali
persone
fisiche,
anche
esercenti
attività
di
lavoro
autonomo
o
d’impresa,
società
ed
enti
ma
non
alle
banche
o
agli
intermediari
finanziari.
Solo
i
contribuenti
che
si
trovano
nella
no
tax
area
(in
quanto
possiedono
redditi
esclusi
dall’imposizione
Irpef
per
espressa
previsione
o
perché
l’imposta
lorda
è
assorbita
dalle
detrazioni
per
redditi
previste
dal
Tuir)
possono
cedere
le
detrazioni
anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Sisma bonus
Per
il
periodo
compreso
tra
il
1°
gennaio
2017
e
il
31
dicembre
2021
è
stata
introdotta
una
detrazione
di
imposta
del
50%,
fruibile
in
cinque
rate
annuali
di
pari
importo,
per
le
spese
sostenute
per
l’adozione
di
misure
antisismiche
su
edifici
ricadenti
nelle
zone
sismiche
ad
alta
pericolosità
(zone
1,
2
e
3).
La
detrazione
va
calcolata
su
un
importo
complessivo
di
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La
detrazione
fiscale
sale
al
70%
della
spesa
sostenuta,
se
dalla
realizzazione
degli
interventi
deriva
una
riduzione
del
rischio
sismico
che
determina
il
passaggio
a
una
classe
di
rischio
inferiore.
Aumenta
all’80%
se
dall’intervento
deriva
il
passaggio
a
due
classi
di
rischio
inferiori.
Se
le
spese
sono
sostenute
per
interventi
sulle
parti
comuni
degli
edifici
condominiali
le
detrazioni sono ancora più elevate.
In particolare, spettano nelle seguenti misure:
75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Le
detrazioni
si
applicano
su
un
ammontare
delle
spese
non
superiore
a
96.000
euro
moltiplicato
per
il
numero
delle
unità
immobiliari
di
ciascun
edificio
e
vanno
ripartite
in
5
quote annuali di pari importo.
Tra
le
spese
detraibili
per
la
realizzazione
degli
interventi
antisismici
rientrano
anche
quelle
effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le
detrazioni
per
gli
interventi
antisismici
possono
essere
fruite
anche
dagli
Istituti
autonomi
per
le
case
popolari
(comunque
denominati),
dagli
enti
aventi
le
stesse
finalità
sociali
dei
predetti
istituti,
istituiti
nella
forma
di
società
che
rispondono
ai
requisiti
della
legislazione
europea
in
materia
di
in
house
providing
e
che
siano
costituiti
e
operanti
alla
data
del
31
dicembre
2013,
per
interventi
realizzati
su
immobili,
di
loro
proprietà
ovvero
gestiti
per
conto
dei
comuni,
adibiti
ad
edilizia
residenziale
pubblica,
nonché
dalle
cooperative
di
abitazione
a
proprietà
indivisa
per
interventi
realizzati
su
immobili
dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Attenzione:
dal
2018,
per
le
spese
relative
agli
interventi
su
parti
comuni
di
edifici
condominiali
ricadenti
nelle
zone
sismiche
1,
2
e
3,
finalizzati
congiuntamente
alla
riduzione
del
rischio
sismico
e
alla
riqualificazione
energetica,
è
possibile
richiedere
una
detrazione
dell’80%,
se
i
lavori
determinano
il
passaggio
a
1
classe
di
rischio
inferiore,
o
dell’85%,
se
gli
interventi
determinano
il
passaggio
a
2
classi
di
rischio
inferiori.
La
detrazione
va
ripartita
in
10
quote
annuali
di
pari
importo
e
si
applica
su
un
ammontare
delle
spese
non
superiore
a
136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Queste
nuove
detrazioni
possono
essere
richieste
in
alternativa
a
quelle
già
previste
per
gli
interventi
antisismici
sulle
parti
condominiali
sopra
indicate
(75
o
85%
su
un
ammontare
non
superiore
a
96.000
euro
moltiplicato
per
il
numero
delle
unità
immobiliari
di
ciascun
edificio)
e
a
quelle
già
previste
per
la
riqualificazione
energetica
degli
edifici
condominiali
(70
o
75%
su
un
ammontare
complessivo
non
superiore
a
40.000
euro
moltiplicato
per
il
numero
delle
unità immobiliari che compongono l’edificio).
Detrazioni 2018
Le agevolazioni non sono cumulabili con agevolazioni gia' spettanti!
fonte. agenzia delle entrate.
Per approfondire scarica le guide dell’agenzia delle entrate sulla
sinistra o scrivici una mail.
Barriere architettoniche
Per
queste
voci
di
spesa
é
prevista
una
detrazione
fiscale
pari
al
19%.
Non
è
fruibile
contemporaneamente
all’agevolazione
prevista
per
gli
interventi
di
ristrutturazione
edilizia,
ma
solo
sull’eventuale
eccedenza
della
quota
di
spesa
per
la
quale
è
stata
richiesta
quest’ultima agevolazione.
Ristrutturazioni edilizie
Usufruendo
delle
detrazioni
per
ristrutturazione,
si
può
accedere
alle
detrazioni
del
50%
con
un
limite
di
spesa
pari
a
96.000
euro
per
unità
immobiliare
fino
al
31/12/2018.
Le
detrazioni
sono ripartite in 10 quote annuali.
I
lavori
sulle
unità
immobiliari
residenziali
e
sugli
edifici
residenziali
per
i
quali
spetta
l’agevolazione fiscale sono:
quelli
elencati
alle
lettere
b),
c)
e
d)
dell’articolo
3
del
Dpr
380/2001
(Testo
unico
delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
edilizia).
In
particolare,
si
tratta
degli
interventi
di
manutenzione
straordinaria,
restauro
e
risanamento
conservativo
e
ristrutturazione
edilizia
effettuati
sulle
singole
unità
immobiliari
residenziali
di
qualsiasi
categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
Oltre
alle
spese
necessarie
per
l’esecuzione
dei
lavori,
ai
fini
della
detrazione
è
possibile
considerare anche:
•
le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
•
le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
•
le
spese
per
la
messa
in
regola
degli
edifici
ai
sensi
del
DM
37/2008
-
ex
legge
46/90
(impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
•
le spese per l’acquisto dei materiali
•
il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
•
le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
•
l’imposta
sul
valore
aggiunto,
l’imposta
di
bollo
e
i
diritti
pagati
per
le
concessioni,
le
autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
•
gli oneri di urbanizzazione
•
gli
altri
eventuali
costi
strettamente
collegati
alla
realizzazione
degli
interventi
nonché
agli
adempimenti
stabiliti
dal
regolamento
di
attuazione
degli
interventi
agevolati
(decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
•
Gli
interventi
di
manutenzione
ordinaria
sono
dunque
ammessi
all’agevolazione
solo
quando
riguardano
le
parti
comuni
e
la
detrazione
spetta
ad
ogni
condomino
in
base
alla
quota
millesimale.