Allowance 2018
INDIRIZZO/ADDRESS via Rocco Colosi, 21 89018 Villa San Giovanni (RC)  ITALY CONTATTO/CONTACT Mail: info@architettomarino.it Tel 389 18 07 477 Angelo Marino        Architetto
Mobili ed elettrodomestici usufruendo delle detrazioni per ristrutturazione, si può accedere alle detrazioni del 50% con un limite di spesa pari a 10.000 euro.
Conto termico 2.0 Incentivi    per    l’incremento    dell’efficienza    energetica    e    la    produzione    di    energia termica da fonti rinnovabili. Visita la sezione dedicata.
Efficientamento energetico L'agevolazione   consiste   in   una   detrazione   dall'Irpef   o   dall'   Ires   ed   è   concessa   quando   si eseguono   interventi   che   aumentano   il   livello   di   efficienza   energetica   degli   edifici   esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento il      miglioramento      termico      dell'edificio      (coibentazioni      -      pavimenti      -      finestre, comprensive di infissi) l'installazione di pannelli solari la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La   detrazione,   pari   al   65%   per   le   spese   sostenute   dal   6   giugno   2013   al   31   dicembre   2018,   è riconosciuta per gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di   climatizzazione   invernale   con   impianti   dotati   di caldaie   a   condensazione   di   efficienza   almeno   pari   alla   classe   A   di   prodotto   e   contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di   climatizzazione   invernale   con   impianti   dotati   di apparecchi    ibridi,    costituiti    da    pompa    di    calore    integrata    con    caldaia    a    condensazione, assemblati    in    fabbrica    ed    espressamente    concepiti    dal    fabbricante    per    funzionare    in abbinamento tra loro gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di   climatizzazione   invernale   con   generatori   d'aria calda a condensazione l'acquisto   e   posa   in   opera   di   micro-cogeneratori   in   sostituzione   di   impianti   esistenti,   fino   a un    valore    massimo    della    detrazione    di    100.000    euro,    a    condizione    che    gli    interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% interventi    di    sostituzione    di    impianti    di    climatizzazione    invernale    con    impianti    dotati    di caldaie    a    condensazione    e    contestuale    messa    a    punto    del    sistema    di    distribuzione.    La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di   climatizzazione   invernale   con   pompe   di   calore   ad alta    efficienza    e    con    impianti    geotermici    a    bassa    entalpia,    con    un    limite    massimo    della detrazione pari a 30.000 euro gli   interventi   di   sostituzione   di   scaldacqua   tradizionali   con   scaldacqua   a   pompa   di   calore dedicati   alla   produzione   di   acqua   calda   sanitaria,   con   un   limite   massimo   della   detrazione   pari a 30.000 euro l'acquisto,   l'installazione   e   la   messa   in   opera   di   dispositivi   multimediali   per   il   controllo   da remoto   degli   impianti   di   riscaldamento   o   produzione   di   acqua   calda   o   di   climatizzazione delle   unità   abitative,   volti   ad   aumentare   la   consapevolezza   dei   consumi   energetici   da   parte degli    utenti    e    a    garantire    un    funzionamento    efficiente    degli    impianti,    sostenute    dal    gennaio   2016   fino   al   31   dicembre   2017.   Questi   dispositivi   devono   mostrare   attraverso   canali multimediali   i   consumi   energetici,   mediante   la   fornitura   periodica   dei   dati,   devono   mostrare le   condizioni   di   funzionamento   correnti   e   la   temperatura   di   regolazione   degli   impianti   e consentire   l'accensione,   lo   spegnimento   e   la   programmazione   settimanale   degli   impianti   da remoto gli    interventi    di    riqualificazione    energetica    di    edifici    esistenti,    che    ottengono    un    valore limite   di   fabbisogno   di   energia   primaria   annuo   per   la   climatizzazione   invernale   inferiore   di almeno    il    20%    rispetto    ai    valori    riportati    in    un'apposita    tabella    (i    parametri    cui    far riferimento   sono   quelli   definiti   con   decreto   del   ministro   dello   Sviluppo   economico   dell'11 marzo   2008,   così   come   modificato   dal   decreto   26   gennaio   2010).   Il   valore   massimo   della detrazione è pari a 100.000 euro gli   interventi   su   edifici   esistenti,   parti   di   edifici   esistenti   o   unità   immobiliari,   riguardanti strutture    opache    verticali,    strutture    opache    orizzontali    (coperture    e    pavimenti),    finestre comprensive   di   infissi   (dal   1°   gennaio   2018   per   tale   intervento   l'agevolazione   non   spetta   più nella   misura   del   65%,   bensì   del   50%)   ,fino   a   un   valore   massimo   della   detrazione   di   60.000 euro.    La    condizione    per    fruire    dell'agevolazione    è    che    siano    rispettati    i    requisiti    di trasmittanza   termica   U,   espressa   in   W/m2K,   in   un'apposita   tabella   (i   valori   di   trasmittanza, validi   dal   2008,   sono   stati   definiti   con   il   decreto   del   ministro   dello   Sviluppo   economico dell'11   marzo   2008,   così   come   modificato   dal   decreto   26   gennaio   2010).   In   questo   gruppo rientra   anche   la   sostituzione   dei   portoni   d'ingresso,   a   condizione   che   si   tratti   di   serramenti che   delimitano   l'involucro   riscaldato   dell'edificio   verso   l'esterno   o   verso   locali   non   riscaldati e    risultino    rispettati    gli    indici    di    trasmittanza    termica    richiesti    per    la    sostituzione    delle finestre l'installazione    di    pannelli    solari    per    la    produzione    di    acqua    calda    per    usi    domestici    o industriali   e   per   la   copertura   del   fabbisogno   di   acqua   calda   in   piscine,   strutture   sportive, case   di   ricovero   e   cura,   istituti   scolastici   e   università.   Il   valore   massimo   della   detrazione   è   di 60.000 euro. La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari la   sostituzione   di   impianti   di   climatizzazione   invernale   con   impianti   dotati   di   caldaie   a condensazione   con   efficienza   almeno   pari   alla   classe   A   di   prodotto   (sono   esclusi   dalla detrazione   gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di   climatizzazione   invernale   con impianti   dotati   di   caldaie   a   condensazione   con   efficienza   inferiore   alla   classe   A   di prodotto) l'acquisto   e   posa   in   opera   di   impianti   di   climatizzazione   invernale   dotati   di   generatori di    calore    alimentati    da    biomasse    combustibili,    fino    a    un    valore    massimo    della detrazione di 30.000 euro. Interventi condominiali La    detrazione    del    65%    si    applica    anche    alle    spese    documentate    e    rimaste    a    carico    del contribuente     per     interventi     relativi     a     parti     comuni     degli     edifici     condominiali     o     che interessino   tutte   le   unità   immobiliari   di   cui   si   compone   il   singolo   condominio,   sostenute   dal 6   giugno   2013   al   31   dicembre   2021.   Per   le   spese   sostenute   dal   1º   gennaio   2017   al   31 dicembre   2021   la   detrazione   sale   al   70%   per   gli   interventi   sull’involucro   con   un’incidenza superiore   al   25%   della   superficie   dell’edificio   ed   è   del   75%   nel   caso   di   miglioramento   della prestazione    energetica    invernale    e    estiva.    L’importo    complessivo    della    spesa    non    deve essere    superiore    a    40.000    euro    moltiplicato    per    il    numero    delle    unità    immobiliari    che compongono     l’edificio.     La     sussistenza     di     tali     condizioni     deve     essere     asseverata     da professionisti abilitati. Interventi condominiali nelle zone sismiche Se    le    spese    sono    sostenute    per    interventi    sulle    parti    comuni    degli    edifici    condominiali ricadenti   nelle   zone   sismiche   1,   2   e   3   finalizzati   congiuntamente   alla   riduzione   del   rischio sismico   e   alla   riqualificazione   energetica   spetta   una   detrazione   maggiorata   all’80%,   se   i lavori    determinano    il    passaggio    a    1    classe    di    rischio    inferiore,    ovvero    dell’85%,    se    gli interventi   determinano   il   passaggio   a   2   classi   di   rischio   inferiori.   La   detrazione   è   ripartita   in 10   quote   annuali   di   pari   importo   e   si   applica   su   un   ammontare   delle   spese   non   superiore   a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Attenzione:   queste   agevolazioni   possono   essere   richieste   in   alternativa   a   quelle   previste   per gli    interventi    effettuati    sulle    parti    condominiali    degli    edifici    non    ricompresi    nelle    zone sismiche. Istituti autonomi per le case popolari Gli   istituti   autonomi   di   case   popolari   (Iacp)   possono   beneficiare   di   tutte   le   detrazioni   per   gli interventi   di   riqualificazione   energetica   (e   non   più   solo   di   quelle   sulle   parti   comuni   che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%). Cessione del credito I   beneficiari   dell'agevolazione   possono   optare   per   la   cessione   del   credito   ai   fornitori   che hanno   effettuato   gli   interventi   ovvero   ad   altri   soggetti   privati,   quali   persone   fisiche,   anche esercenti   attività   di   lavoro   autonomo   o   d’impresa,   società   ed   enti   ma   non   alle   banche   o   agli intermediari    finanziari.    Solo    i    contribuenti    che    si    trovano    nella    no    tax    area    (in    quanto possiedono   redditi   esclusi   dall’imposizione   Irpef   per   espressa   previsione   o   perché   l’imposta lorda   è   assorbita   dalle   detrazioni   per   redditi   previste   dal   Tuir)   possono   cedere   le   detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.  
Sisma bonus Per   il   periodo   compreso   tra   il   1°   gennaio   2017   e   il   31   dicembre   2021   è   stata   introdotta   una detrazione   di   imposta   del   50%,   fruibile   in   cinque   rate   annuali   di   pari   importo,   per   le   spese sostenute   per   l’adozione   di   misure   antisismiche   su   edifici   ricadenti   nelle   zone   sismiche   ad alta   pericolosità   (zone   1,   2   e   3).   La   detrazione   va   calcolata   su   un   importo   complessivo   di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La   detrazione   fiscale   sale   al   70%   della   spesa   sostenuta,   se   dalla   realizzazione   degli   interventi deriva   una   riduzione   del   rischio   sismico   che   determina   il   passaggio   a   una   classe   di   rischio inferiore.    Aumenta    all’80%    se    dall’intervento    deriva    il    passaggio    a    due    classi    di    rischio inferiori. Se   le   spese   sono   sostenute   per   interventi   sulle   parti   comuni   degli   edifici   condominiali   le detrazioni sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure: 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori. Le    detrazioni    si    applicano    su    un    ammontare    delle    spese    non    superiore    a    96.000    euro moltiplicato   per   il   numero   delle   unità   immobiliari   di   ciascun   edificio   e   vanno   ripartite   in   5 quote annuali di pari importo. Tra   le   spese   detraibili   per   la   realizzazione   degli   interventi   antisismici   rientrano   anche   quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Le    detrazioni    per    gli    interventi    antisismici    possono    essere    fruite    anche    dagli    Istituti autonomi   per   le   case   popolari   (comunque   denominati),   dagli   enti   aventi   le   stesse   finalità sociali   dei   predetti   istituti,   istituiti   nella   forma   di   società   che   rispondono   ai   requisiti   della legislazione   europea   in   materia   di   in   house   providing   e   che   siano   costituiti   e   operanti   alla data   del   31   dicembre   2013,   per   interventi   realizzati   su   immobili,   di   loro   proprietà   ovvero gestiti    per    conto    dei    comuni,    adibiti    ad    edilizia    residenziale    pubblica,    nonché    dalle cooperative    di    abitazione    a    proprietà    indivisa    per    interventi    realizzati    su    immobili    dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.     Attenzione:    dal    2018,    per    le    spese    relative    agli    interventi    su    parti    comuni    di    edifici condominiali   ricadenti   nelle   zone   sismiche   1,   2   e   3,   finalizzati   congiuntamente   alla   riduzione del   rischio   sismico   e   alla   riqualificazione   energetica,   è   possibile   richiedere   una   detrazione dell’80%,   se   i   lavori   determinano   il   passaggio   a   1   classe   di   rischio   inferiore,   o   dell’85%,   se   gli interventi   determinano   il   passaggio   a   2   classi   di   rischio   inferiori.   La   detrazione   va   ripartita   in 10   quote   annuali   di   pari   importo   e   si   applica   su   un   ammontare   delle   spese   non   superiore   a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Queste   nuove   detrazioni   possono   essere   richieste   in   alternativa   a   quelle   già   previste   per   gli interventi   antisismici   sulle   parti   condominiali   sopra   indicate   (75   o   85%   su   un   ammontare   non superiore   a   96.000   euro   moltiplicato   per   il   numero   delle   unità   immobiliari   di   ciascun   edificio) e   a   quelle   già   previste   per   la   riqualificazione   energetica   degli   edifici   condominiali   (70   o   75% su   un   ammontare   complessivo   non   superiore   a   40.000   euro   moltiplicato   per   il   numero   delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
Detrazioni 2018
Le agevolazioni non   sono cumulabili con agevolazioni gia' spettanti! fonte. agenzia delle entrate. Per approfondire scarica le guide dell’agenzia delle entrate sulla sinistra o scrivici una mail.
Barriere architettoniche Per    queste    voci    di    spesa    é    prevista    una    detrazione    fiscale    pari    al    19%.    Non    è    fruibile contemporaneamente   all’agevolazione   prevista   per   gli   interventi   di   ristrutturazione   edilizia, ma    solo    sull’eventuale    eccedenza    della    quota    di    spesa    per    la    quale    è    stata    richiesta quest’ultima agevolazione.
Ristrutturazioni edilizie Usufruendo   delle   detrazioni   per   ristrutturazione,   si   può   accedere   alle   detrazioni   del   50%   con un   limite   di   spesa   pari   a   96.000   euro   per   unità   immobiliare   fino   al   31/12/2018.   Le   detrazioni sono ripartite in 10 quote annuali. I    lavori    sulle    unità    immobiliari    residenziali    e    sugli    edifici    residenziali    per    i    quali    spetta l’agevolazione fiscale sono: quelli   elencati   alle   lettere   b),   c)   e   d)   dell’articolo   3   del   Dpr   380/2001   (Testo   unico   delle disposizioni    legislative    e    regolamentari    in    materia    edilizia).    In    particolare,    si    tratta    degli interventi      di      manutenzione      straordinaria,      restauro      e      risanamento      conservativo      e ristrutturazione    edilizia    effettuati    sulle    singole    unità    immobiliari    residenziali    di    qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze Oltre   alle   spese   necessarie   per   l’esecuzione   dei   lavori,   ai   fini   della   detrazione   è   possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento le   spese   per   la   messa   in   regola   degli   edifici   ai   sensi   del   DM   37/2008   -   ex   legge   46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) le spese per l’acquisto dei materiali il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi l’imposta   sul   valore   aggiunto,   l’imposta   di   bollo   e   i   diritti   pagati   per   le   concessioni,   le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori gli oneri di urbanizzazione gli   altri   eventuali   costi   strettamente   collegati   alla   realizzazione   degli   interventi   nonché agli    adempimenti    stabiliti    dal    regolamento    di    attuazione    degli    interventi    agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Gli   interventi   di   manutenzione   ordinaria   sono   dunque   ammessi   all’agevolazione   solo   quando riguardano   le   parti   comuni   e   la   detrazione   spetta   ad   ogni   condomino   in   base   alla   quota millesimale.